ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE – SEDE
E’ costituita con sede in Torino, Via P.Pinelli 18, un’Associazione che assume la denominazione di “DarkItalia”.
ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITÀ
L’Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di questi fini, l’Associazione si propone di:
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
- organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
- attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
- curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l’aggregazione tra i soci.
In via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 3 – SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all’attività dell’Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l’ammissione dal Consiglio Direttivo. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d’età. La partecipazione dei soci alla elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio nonché garanzia di democrazia.
I soci devono accettare in toto le norme statutarie dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è fissato dagli organi competenti ogni anno.
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall’Assemblea che decide in via definitiva. In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
ARTICOLO 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica a vita o fino a dimissione scritta indirizzata al Presidente. I membri dell’Assemblea Generale restano in carica 3 (tre) anni ed i componenti di entrambi gli organi sono rieleggibili. Le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.
ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno 1 (una) volta l’anno. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante avviso da spedire a tutti i soci e da pubblicare nell’albo della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione specifica dell’ordine del giorno.
E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
L’Assemblea ordinaria dei soci:
- discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
- discute ed approva i bilanci del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
- delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.
L’assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione. Per la validità dell’assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l’assemblea ordinaria.
ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri scelti fra tutti i soci o categorie di soci, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell’espletamento dell’incarico.
ARTICOLO 7 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Elegge nel proprio ambito il Presidente;
- elabora il programma delle attività dell’Associazione da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell’attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.
ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE
Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 – RIMBORSI SPESE
Per i soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell’Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell’ambito dell’oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.
ARTICOLO 10 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell’assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L’Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 11 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale convoca l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio sociale. I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell’albo dell’Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.
ARTICOLO 12 – SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci.
La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.